STATUTO  DELLA FONDAZIONE “HOSPITAL DE L’ILLA DEL REI”

 

TITOLO I

 

Disposizioni Generali

 

Articolo 1

Denominazione, natura e membri fondatori.

 

Con la denominazione di FONDAZIONE “HOSPITAL DE L’ILLA DEL REI”, si costituisce una organizzazione privata di tipo Fondazione, senza animo di lucro, il cui patrimonio sarà impiegato in maniera duratura alla realizzazione delle finalità di interesse generale che vengono dettagliate nell’articolo 6 di questo Statuto.

 

Articolo 2

Personalità giuridica e capacità operativa.

 

Una volta iscritta nel Registro delle Fondazioni, la Fondazione costituita, ha personalità giuridica propria e piena capacità operativa; di conseguenza, può realizzare tutti gli atti necessari per compiere le finalità per la quale è stata creata, sottomettendosi alle norme stabilite dall’ordinamento giuridico.

 

Articolo 3

Regime operativo.

 

La Fondazione si basa sulla Legge 50/2002, del 26 dicembre, e le ulteriori disposizioni legali vigenti, sulla volontà dei fondatori espressa in questo Statuto e per le norme e le disposizioni che il Patronato stabilisca per la interpretazione e la attuazione.

 

Articolo 4

Nazionalità e domicilio.

 

   1.  La Fondazione che si crea, ha nazionalità spagnola.

   2.  Il domicilio della Fondazione è ubicato nell’Hospital De L’Illa Del Rei s/n Puerto de Mahon,                       

        Apartado de Correos 777 Mahon 07700.

   3.  Il Patronato può promuovere il cambio di domicilio, mediante la modifica statutaria opportuna e   

        deve comunicarlo immediatamente al Protettorato, nella maniera prevista nella legislazione vigente.

 

Articolo 5

Ambito operativo.

 

La Fondazione sviluppa la sua attività in tutto il territorio della Comunità Autonoma delle Isole Baleari e specialmente nell’isola di Menorca.

 

TITOLO II

Finalità della Fondazione e norme per determinare le persone beneficiarie e per l’applicazione delle risorse.

 

Articolo 6

Finalità.

 

Le finalità della Fondazione, di interesse generale e culturale, sono:

 

  a)  La difesa e la promozione dell’isola del Rei o isola dell’Ospedale.

  b)  La promozione e la organizzazione di atti relativi all’isola suddetta.

 

Articolo 7

Attività di fondazione.

 

Per raggiungere i suoi obiettivi, la Fondazione può realizzare le attività di organizzazione  e promozione relative alle finalità  menzionate nell’articolo precedente.

Le funzioni che svolgerà la Fondazione, si realizzeranno in  coordinazione con le attività di promozione che potrà svolgere il Consiglio Insulare di Menorca e il Comune di Mahon, mediante i loro servizi culturali ed educativi. Allo stesso modo, le funzioni della Fondazione si coordineranno, quando sarà necessario, con  l’Assessorato di Educazione e Cultura del Governo delle Isole Baleari, mediante la sua Direzione Generale della Cultura.

 

 

Articolo 8

Libertà di condotta.

 

Il Patronato ha la piena libertà  di determinare le attività della Fondazione che tendano a realizzare gli obiettivi concreti più adeguati o convenienti in ogni momento, a giudizio del Patronato stesso e nei limiti di attuazione delle sue finalità.

 

Articolo 9

Persone beneficiarie.

 

I beneficiari della Fondazione, sono il collettivo in generale dei fruitori o partecipanti alle attività  che organizza o promuova la Fondazione.

 

Articolo 10

Destinazione delle rendite e degli introiti.

 

    1.  Si devono destinare, per realizzare le finalità della Fondazione, un minimo del 70% dei ricavi

         degli investimenti economici che si realizzino e degli introiti che si ottengano in qualsiasi altro

         modo, una volta dedotte le spese dovute per ottenerlo. Il resto si deve destinare a incrementare

         la dotazione iniziale o le riserve, secondo gli accordi del Patronato.

    2.  La Fondazione può rendere effettivo quest’obbligo nel periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio                                  

         nel quale si ottengano i risultati e le entrate e i quattro anni successivi alla chiusura di questo   

         esercizio.

 

 

TITOLO III

Patronato e altri organi della Fondazione.

 

Articolo 11

Natura del Patronato.

 

Il Patronato è l’organo di governo, rappresentanza e amministrazione della Fondazione che esercita le funzioni che gli corrispondono, sottomesso ai doveri che dispone l’Ordinamento Giuridico e i presenti Statuti. Al Patronato corrisponde il compimento dei fini fondativi e la amministrazione dei beni e diritti che costituiscono il suo patrimonio e provvede al raggiungimento del massimo rendimento e utilità.

 

Articolo 12

Composizione del Patronato

 

Il Patronato designerà, tra i suoi componenti, un Presidente, uno o più Vicepresidenti e un Tesoriere. Gli altri membri che designi, avranno la condizione di Vocali.

 

Il Presidente del Patronato: Questa carica ricadrà nella persona del Presidente dell’Associazione degli “Amics de l’illa de l’Hospital”. Cesserà nell’incarico quando cesserà di essere Presidente della menzionata Associazione.

 

La Associazione degli “Amics de l’illa de l’Hospital” potrà designare, oltre al presidente, tre cariche di Patrono a personalità, considerate  tali,  per motivo del loro incarico. ( Amministrazione Pubblica o altre Istituzioni).

 

Si nominerà anche un segretario che potrà essere o no membro del Patronato,  nel caso di non esserlo, assisterà alle riunioni con facoltà di parola, ma senza potere di voto.

 

In ogni caso, il numero minimo  di componenti, sarà di tre membri e il massimo sarà di venti membri.

 

Articolo 13

Durata del mandato.

 

   1.  Il mandato del Presidente sarà in accordo con quanto stabilito nell’articolo 12 dello Statuto.

   2.  Il resto dei membri eserciteranno le loro funzioni per quattro anni e potranno essere rieletti un numero indefinito di volte. Se questi sono Patroni per ragione del loro incarico, si farà fede a quanto stabilito nell’articolo 16 dello Statuto.

 

Articolo 14

Nomina e sostituzione di Patroni.

 

  1.  La nomina dei Patroni, tanto per completare il numero massimo di membri come per coprire i posti     

       vacanti che si producano, è competenza del Patronato, sempre su proposta dei membri fondatori

       corrispondenti.

  2.  Il tempo stabilito per ricoprire posti vacanti, è di due mesi da quando si produce lo stesso.

 

Articolo 15

Accettazione della carica di Patrono,

 

  1.  I Patroni,  iniziano a esercitare le loro funzioni dopo  aver accettato espressamente l’incarico

       in un documento pubblico,  in un documento privato con la firma autenticata da un Notaio o

       mediante la comparizione per questo scopo, nel Registro delle Fondazioni.

  2.  Si può anche accettare l’incarico davanti al Patronato accreditandosi con una certificazione

       compilata dal Segretario, con la firma autenticata da un Notaio.

  3.  In ogni caso, l’accettazione deve essere comunicata formalmente al Protettorato e deve essere                                                                               

       iscritta nel Registro delle Fondazioni.

 

Articolo 16

Cessazione dalla funzione di Patrono.

 

  1.  La cessazione della funzione di Patrono della Fondazione si produce nei seguenti casi:

  a)  Morte o dichiarazione di morte, così come per estinzione della persona giuridica.

  b)  Rinuncia, che sarà comunicata con le stesse formalità dell’accettazione.

  c)  Incapacità, inabilitazione o incompatibilità, in accordo con ciò che prevede la Legge.

  d)  Cessazione della carica per la quale furono nominati membri del Patronato.

  e)  Risoluzione giudiziaria.

  f)  Termine del periodo del mandato, se sono stati nominati per un tempo determinato.

 

Articolo 17

Il Presidente.

 

Al presidente compete esercitare la rappresentanza della Fondazione di fronte a ogni tipo di persone, autorità ed entità pubbliche o private; convocare le riunioni del Patronato, presiederle, dirigere i dibattiti e se ci sono, eseguire gli accordi. Per questo può realizzare ogni tipo di atto e firmare i documenti necessari per tal fine.

 

Articolo 18

Il Vicepresidente.

 

Compete al Vicepresidente svolgere le funzioni del Presidente nel caso che sia assente o per malattia della persona titolare. Può anche esercitare come rappresentante della fondazione nel caso deciso dal Patronato mediante un accordo.

 

Articolo 19

Il Tesoriere

 

Il Tesoriere vigilerà perchè le quantità di denaro che la Fondazione riceve, siano versate in un conto corrente bancario o in un libretto di risparmio.

 

Articolo 20

Il Segretario.

 

Sono compiti del Segretario custodire tutta la documentazione appartenente alla Fondazione; redigere gli atti relativi alle riunioni del Patronato; evadere le certificazioni e le informazioni necessarie e tutte le funzioni per le quali sia stato delegato espressamente. In caso di malattia, assenza o carica vacante, il Tesoriere del Patronato deve assumere le funzioni del segretario.

Il Gerente della Fondazione, potrà esercitare anche la carica di Segretario, con facoltà di parola, ma senza potere di voto.

 

Articolo 21

Facoltà del Patronato.

 

  1. La sua competenza si estende a risolvere le questioni che concernono il governo, la rappresentanza e la amministrazione della Fondazione, così come  la interpretazione e la modificazione di questo Statuto.
  2. Indipendentemente dalle funzioni che  autorizza questo Statuto e senza la necessità di sollecitare al Protettorato le autorizzazioni preventive, sono facoltà del Patronato, a titolo meramente enunciativo:

      3. 

      a)   Esercitare la direzione generale, l’ispezione, la vigilanza  e l’orientamento del lavoro della     

            Fondazione.

      b)   Interpretare lo statuto  di fondazione  –  e svilupparlo con la normativa complementare

            opportuna, se ci fosse –  e adottare accordi sulla modifica dello stesso sempre che risulti

            conveniente agli interessi della Fondazione e al raggiungimento delle sue finalità.

      c)   Autorizzare l’apertura e la chiusura dei suoi centri e dei suoi uffici e delegazioni.

      d)   Nominare gestori generali o speciali e autorizzare le deleghe necessarie per portare a termine le

            questioni loro affidate, così come per revocarle.

      e)   Approvare i piani operativi e i conti annuali.

      f)   Adottare accordi sulla fusione, l’estinzione e la liquidazione della Fondazione nei casi previsti

            dalla legge.

      g)   Delegare le proprie facoltà ad uno o più Patroni, sebbene non si possa delegare: l’approvazione

            del piano operativo, il bilancio annuale, la modifica dello Statuto, la fusione e la liquidazione

            della Fondazione e gli atti che richiedano l’autorizzazione del Protettorato.

 

Articolo 22

Riunioni del Patronato e convocazione.

1.  Il Patronato si deve riunire almeno due volte all’anno e tutte le volte che sia necessario per il buon  

     funzionamento della Fondazione. Compete al Presidente convocare le riunioni del Patronato, a

     iniziativa propria o quando lo solleciti un terzo dei membri.

2.  Il Segretario deve redigere la convocazione della riunione ed inviarla ad ognuno dei membri, con

     Almeno cinque giorni di anticipo alla data della riunione. Deve utilizzare un mezzo che lasci  prova

     di ricevuta. Nella convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l’ora della riunione ed anche

     l’ordine del giorno.

3.  Non è necessario fare una convocazione preventiva, quando siano presenti tutti i Patroni che    

     concordano all’unanimità di tenere una riunione.

 

Articolo 23

Modo di deliberare e di prendere accordi.

 

1.  Il Patronato rimane costituito validamente quando partecipino almeno la metà più uno dei membri,

     e richiede la presenza del Presidente o in subordine, di chi lo sostituisce.

2.  Gli accordi del Patronato sono eseguibili immediatamente e devono essere approvati a maggioranza

     assoluta dei voti delle persone presenti, con il voto privilegiato del  Presidente.

3.  In ogni caso, si richiede il voto favorevole del Presidente e della maggioranza di due terzi dei membri

     del Patronato per approvare accordi che si riferiscano a:

a)  Revisione o modifica dello Statuto.

b)  Designazione di nuovi Patroni o incarichi nel Patronato;  eccetto che si tratti di Patroni nominati da

     Amministrazioni Pubbliche o altre Istituzioni, i quali saranno designati dagli organi corrispondenti 

    di queste Istituzioni.

c)  Cessazione dalla carica di Patrono, per pendenze per cause legali o statutarie.

d)  Trasmissione o oneri sui beni costituenti il suo patrimonio.

e)  Fusione o estinzione della Fondazione.

 

Si conviene che si richiederà allo stesso tempo, il corrispondente accordo preventivo o ratificazione delle Amministrazioni Pubbliche fondatrici, in conformità con le loro norme di procedura.

 

4.  Il Segretario deve redigere un atto delle riunioni del Patronato, che devono firmare tutti i membri

     Presenti e deve essere approvato nella stessa riunione o in quella successiva. Una volta approvato,

     deve essere trascritto nel libro degli atti corrispondenti dove devono firmare il Segretario e il

     Presidente.

5.  Per quello che non è previsto nel presente Statuto, sarà valido quello che dispone la legge 30/1992,

     del 26 di novembre, del regime giuridico delle Amministrazioni Pubbliche e del procedimento

     amministrativo comune, in quello che fa riferimento al funzionamento degli Organi Collegiali.    

 

Articolo 25

Obblighi del Patronato

 

1.  Nel suo esercizio,  il Patronato deve adeguarsi ai precetti della legislazione vigente e alla volontà

     Delle persone fondatrici manifestata in questo Statuto.

2.  Compete al Patronato eseguire le finalità di fondazione e amministrare i beni e i diritti – mantenendo

     pienamente il rendimento e la utilità – che costituiscono il patrimonio della Fondazione.

3.  Il Patronato deve dare informazione sufficiente sulle finalità e le attività della Fondazione perché le

     conoscano le persone beneficiarie e il resto delle persone interessate.

 

Articolo 25

Obblighi e responsabilità dei Patroni.

 

1.  Tra l’altro sono obblighi dei Patroni:

a)  Far si che si compiano le finalità della Fondazione.

b)  Assistere alle riunioni alle quali siano convocati.

c)  Occupare la Carica con la dovuta attenzione e prontezza di un rappresentante leale.

d)  Mantenere in buono stato di conservazione e rendimento i beni e i valori della Fondazione.

e)  Nel suo operare, adeguarsi ai requisiti determinati dalle disposizioni legali vigenti e a questo

     Statuto.

2.  I Patroni devono rispondere in solido nei confronti della Fondazione per i danni e pregiudizi che

     possano causare per atti contrari alla Legge o allo Statuto o per atti eseguiti senza la diligenza con la

     quale devono occupare la carica.

3.  Sono esentati dalle responsabilità quelli che abbiano votato contro l’accordo e quelli che possono

     provare che   - senza essere intervenuti per adottarli ed eseguirli  –  disconoscano che siano stati

     adottati o, a conoscenza, abbiano fatto tutto il possibile per evitare il danno o che si siano opposti

     espressamente alla esecuzione.

 

Articolo 26

Carattere gratuito della carica di Patrone.

 

 1.  I Patroni esercitano la loro carica gratuitamente; in nessun caso possono ricevere alcuna retribuzione

      derivante dall’esercitare la loro funzione.

 

2.  I Patroni hanno diritto al rimborso delle spese debitamente giustificate occasionate dall’esercizio

     della funzione.

 

Articolo 27

Comitato esecutivo.

 

Il patronato designerà, per la direzione esecutiva e la gestione della Fondazione, il Comitato Esecutivo, che può essere composto da un minimo di 4 e un massimo di 10 persone, che non necessariamente dovranno essere Patroni, con l’eccezione del Presidente del Patronato che lo sarà anche del Comitato Esecutivo.

 

Il gerente della Fondazione potrà anche esercitare la carica di Segretario del Comitato Esecutivo con voce, ma senza voto.

 

Il Comitato Esecutivo eserciterà l’amministrazione materiale della Fondazione, incluso la contrattazione di personale, l’adozione di misure di organizzazione e funzionamento della Fondazione, l’esecuzione del regolamento interno, l’elaborazione delle proposte del Piano di Gestione e dei conti annuali,  le bozze di progetti che preparerà il Gerente.

 

Il Comitato Esecutivo si riunirà almeno una volta al mese e sempre che lo chieda il Presidente del Comitato o almeno due dei suoi consiglieri. Negli altri casi, la convocazione si adeguerà alle regole stabilite per la convocazione del Patronato.

 

Articolo 28

Il Gerente.

 

Il Patronato designerà un Gerente di Funzioni. Questo incarico potrà essere retribuito e sarà  incompatibile con la condizione di Patrono.

 

Il Gerente potrà esercitare la carica di Segretario del Patronato e anche del Comitato Esecutivo.

 

Avrà le seguenti funzioni:

a)  Dirigere il funzionamento ordinario della Fondazione.

b)  Preparare le bozze del Piano di Gestione e dei conti annuali, che saranno presentati al Comitato     

     Esecutivo per la sua formulazione definitiva.

c)  Essere Capo del Personale e dirigere i lavori del personale della Fondazione.

d)  Eseguire le gestioni relative alla promozione delle attività, quali elaborazione di programmi,

     relazioni con i mezzi di comunicazione, pubblicità, relazioni pubbliche, ecc.

 

TITOLO IV

Regime economico.

 

Articolo 29

Patrimonio Fondativo.

 

1.  Il patrimonio della Fondazione può essere costituito da ogni sorta di beni, diritti o obbligazioni

     suscettibili di valutazione economica.

2.  Tutto deve essere intestato a nome della Fondazione e figurare nel suo inventario, nel Registro delle

     Fondazioni e negli altri registri di competenza.

 

Articolo 30

Dotazione patrimoniale della Fondazione.

 

La dotazione patrimoniale della Fondazione, è formata da tutti i beni e i diritti che costituiscono la dotazione iniziale della Fondazione e da quelli che acquisisca in futuro la Fondazione con quel carattere.

 

Articolo 31

Finanziamento e risorse economiche.

 

1.  Per portare a compimento le sue attività, la Fondazione si finanzia con le risorse che provengono dal rendimento del suo patrimonio, e, se ci sono, con i proventi di aiuti, sovvenzioni o donazioni che riceva da persone o entità, tanto pubbliche che private. In special modo, la Fondazione potrà contare con i fondi

apportati dal Governo delle Isole Baleari, dal Consiglio Insulare di Menorca, dal Comune di Mahon, dall’Ente Amics de l’Illa de l’Hospital e inoltre da altri membri  che hanno aderito posteriormente.

Così pure, la Fondazione può ottenere introiti dalle sue attività, sempre che questo non implichi una limitazione ingiustificata delle disponibilità delle sue possibili persone beneficiarie.

 

Articolo 32

Amministrazione.

 

Il Patronato ha facoltà di fare le variazioni necessarie nella composizione del patrimonio della Fondazione, in conformità con quello che consigli la congiuntura economica del momento e senza necessità di sollecitare autorizzazione opportuna o comunicarlo espressamente al Protettorato.

 

Articolo 33

Regime finanziario.

 

1.  L’esercizio economico deve coincidere con l’anno naturale.

2.  La Fondazione deve disporre necessariamente di un registro giornaliero,  di un registro d’inventario

     e di conti annuali e degli altri libri convenienti per svolgere adeguatamente le sue attività e per

     controllare la sua contabilità.

3.  Nella gestione economico finanziaria, la Fondazione si deve reggere per i principi e i criteri generali

     determinati dalle norme vigenti.

 

Articolo 34

Piano delle attuazioni, contabilità annuale, revisione dei conti.

 

1.  Negli ultimi tre mesi di ogni esercizio, il Patronato deve elaborare un piano operativo nel quale siano

     evidenti gli obiettivi e le attività che si prevede sviluppare durante l’esercizio successivo. Nello stesso

     tempo lo deve inviare al Protettorato.

2.  Il Gerente presenterà al Comitato Esecutivo la contabilità annuale per la sua formulazione definitiva,

     che deve essere approvata dal Patronato nel termine di sei mesi da quando si è chiuso l’esercizio.

3.  La contabilità annuale – che comprende il bilancio, il computo dei risultati e la memoria – formano

     una unità, devono essere redatti con chiarezza e devono mostrare l’immagine fedele del patrimonio,

     della situazione finanziaria e dei risultati della Fondazione.

4.  Nella memoria si deve completare, ampliare e commentare le informazioni contenute nel bilancio e

     nel computo dei risultati e si deve completare con un inventario degli elementi patrimoniali.

5.  Inoltre, si devono aggiungere nella memoria le attività proprie della fondazione, i cambi nei suoi

     organi di governo, direzione e rappresentanza ed anche il grado di compimento del piano operativo.

     Nello stesso tempo si devono indicare i mezzi usati, da dove provengono e il numero di persone

     beneficiate da ciascuna attività portata a termine, le convenzioni che si siano firmate con altre entità

     per questi fini e il grado di compimento della destinazione di rendite e introiti.

6.  Una volta approvata dal Patronato della Fondazione la contabilità annuale, si deve presentare al  

     Protettorato nei dieci giorni lavorativi seguenti alla data di approvazione per esaminarli e depositarli

     posteriormente nel Registro delle Fondazioni.

7.  Se la Fondazione incorresse in errori nei requisiti legali stabiliti, i documenti precedenti devono                    

     essere sottomessi a una revisione esterna, la cui relazione deve essere rimessa al Protettorato

     unitamente alla contabilità annuale.

 

Articolo 35

Principi operativi.

 

In materia di preventivi, contabilità e revisione dei conti, oltre che all’applicazione della legge 50/2002, del 26 di dicembre, questa Fondazione si sottometterà alle norme autonomiste e alle norme di controllo esterno applicabili agli enti nei quali ha una partecipazione il Governo delle Isole Baleari.

 

La selezione di personale si realizzerà attenendosi ai principi di uguaglianza, merito, capacità e pubblicità. Allo stesso modo, la contrattazione si atterrà ai principi di pubblicità, concorrenza e obiettività, eccetto quando la natura dell’operazione sia incompatibile con questi principi.

 

TITOLO V

Modifiche, fusioni e estinzione.

 Articolo 36

Modificazione dello Statuto.

 

1.  Per accordo del patronato, si possono modificare questi Statuti, sempre che risulti conveniente agli

     interessi della Fondazione. Quando le circostanze che presiedettero alla costituzione della

     Fondazione siano cambiate in maniera che questa  non possa operare in maniera soddisfacente in

     Accordo con lo Statuto in vigore.

2.  Per adottare gli accordi di modifica statutaria, è obbligatoria la maggioranza di due terzi e del

     Presidente del Patronato.

3.  La modifica o la nuova redazione dello Statuto accordata dal Patronato deve essere comunicata al

     Protettorato prima di autorizzare la scrittura pubblica; posteriormente si devono iscrivere nel Registro

     delle Fondazioni.

 

Articolo 37

Fusione con altra Fondazione.

 

1.  Il Patronato può decidere la fusione con altra Entità, dopo un accordo con quest`’ultima concertato a

     questo scopo.

2.  L’accordo di fusione si deve approvare per maggioranza di due terzi e del Presidente del Patronato e si deve comunicare al Protettorato prima di autorizzare la scrittura pubblica; posteriormente si deve iscrivere nel Registro delle Fondazioni.

 

Articolo 38

Estinzione della Fondazione.

 

La Fondazione si estinguerà per le cause o secondo i procedimenti stabiliti dalla legislazione vigente.

 

Articolo 39

Liquidazione e aggiudicazione dei beni.

 

 L’estinzione della Fondazione determina l’apertura del procedimento di liquidazione,  che autorizzata con il voto favorevole della maggioranza qualificata nell’articolo 37, la deve liquidare il Patronato  sotto il controllo e la autorizzazione previa del Protettorato e in accordo con quello che stabilisce l’articolo 33 della Legge 50/2002 del 26 dicembre per le Fondazioni. Il rimanente dei beni che compongono il patrimonio sarà destinato all’ Associazione degli “Amics de l’illa de l’Hospital”. Se questo non fosse possibile per qualsiasi motivo, si destineranno a  chi lo determini il Patronato in conformità con quanto stabilito dalla Legge.