STATUTO DELLA FONDAZIONE “HOSPITAL DE L’ILLA DEL REI”
TITOLO I
Disposizioni Generali
Articolo 1
Denominazione, natura e membri fondatori.
Con la denominazione di FONDAZIONE “HOSPITAL DE L’ILLA DEL REI”, si costituisce una organizzazione privata di tipo Fondazione, senza animo di lucro, il cui patrimonio sarà impiegato in maniera duratura alla realizzazione delle finalità di interesse generale che vengono dettagliate nell’articolo 6 di questo Statuto.
Articolo 2
Personalità giuridica e capacità operativa.
Una volta iscritta nel Registro delle Fondazioni, la Fondazione costituita, ha personalità giuridica propria e piena capacità operativa; di conseguenza, può realizzare tutti gli atti necessari per compiere le finalità per la quale è stata creata, sottomettendosi alle norme stabilite dall’ordinamento giuridico.
Articolo 3
Regime operativo.
La Fondazione si basa sulla Legge 50/2002, del 26 dicembre, e le ulteriori disposizioni legali vigenti, sulla volontà dei fondatori espressa in questo Statuto e per le norme e le disposizioni che il Patronato stabilisca per la interpretazione e la attuazione.
Articolo 4
Nazionalità e domicilio.
1. La Fondazione che si crea, ha nazionalità spagnola.
2. Il domicilio della Fondazione è ubicato nell’Hospital De L’Illa Del Rei s/n Puerto de Mahon,
Apartado de Correos 777 Mahon 07700.
3. Il Patronato può promuovere il cambio di domicilio, mediante la modifica statutaria opportuna e
deve comunicarlo immediatamente al Protettorato, nella maniera prevista nella legislazione vigente.
Articolo 5
Ambito operativo.
La Fondazione sviluppa la sua attività in tutto il territorio della Comunità Autonoma delle Isole Baleari e specialmente nell’isola di Menorca.
TITOLO II
Finalità della Fondazione e norme per determinare le persone beneficiarie e per l’applicazione delle risorse.
Articolo 6
Finalità.
Le finalità della Fondazione, di interesse generale e culturale, sono:
a) La difesa e la promozione dell’isola del Rei o isola dell’Ospedale.
b) La promozione e la organizzazione di atti relativi all’isola suddetta.
Articolo 7
Attività di fondazione.
Per raggiungere i suoi obiettivi, la Fondazione può realizzare le attività di organizzazione e promozione relative alle finalità menzionate nell’articolo precedente.
Le funzioni che svolgerà la Fondazione, si realizzeranno in coordinazione con le attività di promozione che potrà svolgere il Consiglio Insulare di Menorca e il Comune di Mahon, mediante i loro servizi culturali ed educativi. Allo stesso modo, le funzioni della Fondazione si coordineranno, quando sarà necessario, con l’Assessorato di Educazione e Cultura del Governo delle Isole Baleari, mediante la sua Direzione Generale della Cultura.
Articolo 8
Libertà di condotta.
Il Patronato ha la piena libertà di determinare le attività della Fondazione che tendano a realizzare gli obiettivi concreti più adeguati o convenienti in ogni momento, a giudizio del Patronato stesso e nei limiti di attuazione delle sue finalità.
Articolo 9
Persone beneficiarie.
I beneficiari della Fondazione, sono il collettivo in generale dei fruitori o partecipanti alle attività che organizza o promuova la Fondazione.
Articolo 10
Destinazione delle rendite e degli introiti.
1. Si devono destinare, per realizzare le finalità della Fondazione, un minimo del 70% dei ricavi
degli investimenti economici che si realizzino e degli introiti che si ottengano in qualsiasi altro
modo, una volta dedotte le spese dovute per ottenerlo. Il resto si deve destinare a incrementare
la dotazione iniziale o le riserve, secondo gli accordi del Patronato.
2. La Fondazione può rendere effettivo quest’obbligo nel periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio
nel quale si ottengano i risultati e le entrate e i quattro anni successivi alla chiusura di questo
esercizio.
TITOLO III
Patronato e altri organi della Fondazione.
Articolo 11
Natura del Patronato.
Il Patronato è l’organo di governo, rappresentanza e amministrazione della Fondazione che esercita le funzioni che gli corrispondono, sottomesso ai doveri che dispone l’Ordinamento Giuridico e i presenti Statuti. Al Patronato corrisponde il compimento dei fini fondativi e la amministrazione dei beni e diritti che costituiscono il suo patrimonio e provvede al raggiungimento del massimo rendimento e utilità.
Articolo 12
Composizione del Patronato
Il Patronato designerà, tra i suoi componenti, un Presidente, uno o più Vicepresidenti e un Tesoriere. Gli altri membri che designi, avranno la condizione di Vocali.
Il Presidente del Patronato: Questa carica ricadrà nella persona del Presidente dell’Associazione degli “Amics de l’illa de l’Hospital”. Cesserà nell’incarico quando cesserà di essere Presidente della menzionata Associazione.
La Associazione degli “Amics de l’illa de l’Hospital” potrà designare, oltre al presidente, tre cariche di Patrono a personalità, considerate tali, per motivo del loro incarico. ( Amministrazione Pubblica o altre Istituzioni).
Si nominerà anche un segretario che potrà essere o no membro del Patronato, nel caso di non esserlo, assisterà alle riunioni con facoltà di parola, ma senza potere di voto.
In ogni caso, il numero minimo di componenti, sarà di tre membri e il massimo sarà di venti membri.
Articolo 13
Durata del mandato.
1. Il mandato del Presidente sarà in accordo con quanto stabilito nell’articolo 12 dello Statuto.
2. Il resto dei membri eserciteranno le loro funzioni per quattro anni e potranno essere rieletti un numero indefinito di volte. Se questi sono Patroni per ragione del loro incarico, si farà fede a quanto stabilito nell’articolo 16 dello Statuto.
Articolo 14
Nomina e sostituzione di Patroni.
1. La nomina dei Patroni, tanto per completare il numero massimo di membri come per coprire i posti
vacanti che si producano, è competenza del Patronato, sempre su proposta dei membri fondatori
corrispondenti.
2. Il tempo stabilito per ricoprire posti vacanti, è di due mesi da quando si produce lo stesso.
Articolo 15
Accettazione della carica di Patrono,
1. I Patroni, iniziano a esercitare le loro funzioni dopo aver accettato espressamente l’incarico
in un documento pubblico, in un documento privato con la firma autenticata da un Notaio o
mediante la comparizione per questo scopo, nel Registro delle Fondazioni.
2. Si può anche accettare l’incarico davanti al Patronato accreditandosi con una certificazione
compilata dal Segretario, con la firma autenticata da un Notaio.
3. In ogni caso, l’accettazione deve essere comunicata formalmente al Protettorato e deve essere
iscritta nel Registro delle Fondazioni.
Articolo 16
Cessazione dalla funzione di Patrono.
1. La cessazione della funzione di Patrono della Fondazione si produce nei seguenti casi:
a) Morte o dichiarazione di morte, così come per estinzione della persona giuridica.
b) Rinuncia, che sarà comunicata con le stesse formalità dell’accettazione.
c) Incapacità, inabilitazione o incompatibilità, in accordo con ciò che prevede la Legge.
d) Cessazione della carica per la quale furono nominati membri del Patronato.
e) Risoluzione giudiziaria.
f) Termine del periodo del mandato, se sono stati nominati per un tempo determinato.
Articolo 17
Il Presidente.
Al presidente compete esercitare la rappresentanza della Fondazione di fronte a ogni tipo di persone, autorità ed entità pubbliche o private; convocare le riunioni del Patronato, presiederle, dirigere i dibattiti e se ci sono, eseguire gli accordi. Per questo può realizzare ogni tipo di atto e firmare i documenti necessari per tal fine.
Articolo 18
Il Vicepresidente.
Compete al Vicepresidente svolgere le funzioni del Presidente nel caso che sia assente o per malattia della persona titolare. Può anche esercitare come rappresentante della fondazione nel caso deciso dal Patronato mediante un accordo.
Articolo 19
Il Tesoriere
Il Tesoriere vigilerà perchè le quantità di denaro che la Fondazione riceve, siano versate in un conto corrente bancario o in un libretto di risparmio.
Articolo 20
Il Segretario.
Sono compiti del Segretario custodire tutta la documentazione appartenente alla Fondazione; redigere gli atti relativi alle riunioni del Patronato; evadere le certificazioni e le informazioni necessarie e tutte le funzioni per le quali sia stato delegato espressamente. In caso di malattia, assenza o carica vacante, il Tesoriere del Patronato deve assumere le funzioni del segretario.
Il Gerente della Fondazione, potrà esercitare anche la carica di Segretario, con facoltà di parola, ma senza potere di voto.
Articolo 21
Facoltà del Patronato.
3.
a) Esercitare la direzione generale, l’ispezione, la vigilanza e l’orientamento del lavoro della
Fondazione.
b) Interpretare lo statuto di fondazione – e svilupparlo con la normativa complementare
opportuna, se ci fosse – e adottare accordi sulla modifica dello stesso sempre che risulti
conveniente agli interessi della Fondazione e al raggiungimento delle sue finalità.
c) Autorizzare l’apertura e la chiusura dei suoi centri e dei suoi uffici e delegazioni.
d) Nominare gestori generali o speciali e autorizzare le deleghe necessarie per portare a termine le
questioni loro affidate, così come per revocarle.
e) Approvare i piani operativi e i conti annuali.
f) Adottare accordi sulla fusione, l’estinzione e la liquidazione della Fondazione nei casi previsti
dalla legge.
g) Delegare le proprie facoltà ad uno o più Patroni, sebbene non si possa delegare: l’approvazione
del piano operativo, il bilancio annuale, la modifica dello Statuto, la fusione e la liquidazione
della Fondazione e gli atti che richiedano l’autorizzazione del Protettorato.
Articolo 22
Riunioni del Patronato e convocazione.
1. Il Patronato si deve riunire almeno due volte all’anno e tutte le volte che sia necessario per il buon
funzionamento della Fondazione. Compete al Presidente convocare le riunioni del Patronato, a
iniziativa propria o quando lo solleciti un terzo dei membri.
2. Il Segretario deve redigere la convocazione della riunione ed inviarla ad ognuno dei membri, con
Almeno cinque giorni di anticipo alla data della riunione. Deve utilizzare un mezzo che lasci prova
di ricevuta. Nella convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l’ora della riunione ed anche
l’ordine del giorno.
3. Non è necessario fare una convocazione preventiva, quando siano presenti tutti i Patroni che
concordano all’unanimità di tenere una riunione.
Articolo 23
Modo di deliberare e di prendere accordi.
1. Il Patronato rimane costituito validamente quando partecipino almeno la metà più uno dei membri,
e richiede la presenza del Presidente o in subordine, di chi lo sostituisce.
2. Gli accordi del Patronato sono eseguibili immediatamente e devono essere approvati a maggioranza
assoluta dei voti delle persone presenti, con il voto privilegiato del Presidente.
3. In ogni caso, si richiede il voto favorevole del Presidente e della maggioranza di due terzi dei membri
del Patronato per approvare accordi che si riferiscano a:
a) Revisione o modifica dello Statuto.
b) Designazione di nuovi Patroni o incarichi nel Patronato; eccetto che si tratti di Patroni nominati da
Amministrazioni Pubbliche o altre Istituzioni, i quali saranno designati dagli organi corrispondenti
di queste Istituzioni.
c) Cessazione dalla carica di Patrono, per pendenze per cause legali o statutarie.
d) Trasmissione o oneri sui beni costituenti il suo patrimonio.
e) Fusione o estinzione della Fondazione.
Si conviene che si richiederà allo stesso tempo, il corrispondente accordo preventivo o ratificazione delle Amministrazioni Pubbliche fondatrici, in conformità con le loro norme di procedura.
4. Il Segretario deve redigere un atto delle riunioni del Patronato, che devono firmare tutti i membri
Presenti e deve essere approvato nella stessa riunione o in quella successiva. Una volta approvato,
deve essere trascritto nel libro degli atti corrispondenti dove devono firmare il Segretario e il
Presidente.
5. Per quello che non è previsto nel presente Statuto, sarà valido quello che dispone la legge 30/1992,
del 26 di novembre, del regime giuridico delle Amministrazioni Pubbliche e del procedimento
amministrativo comune, in quello che fa riferimento al funzionamento degli Organi Collegiali.
Articolo 25
Obblighi del Patronato
1. Nel suo esercizio, il Patronato deve adeguarsi ai precetti della legislazione vigente e alla volontà
Delle persone fondatrici manifestata in questo Statuto.
2. Compete al Patronato eseguire le finalità di fondazione e amministrare i beni e i diritti – mantenendo
pienamente il rendimento e la utilità – che costituiscono il patrimonio della Fondazione.
3. Il Patronato deve dare informazione sufficiente sulle finalità e le attività della Fondazione perché le
conoscano le persone beneficiarie e il resto delle persone interessate.
Articolo 25
Obblighi e responsabilità dei Patroni.
1. Tra l’altro sono obblighi dei Patroni:
a) Far si che si compiano le finalità della Fondazione.
b) Assistere alle riunioni alle quali siano convocati.
c) Occupare la Carica con la dovuta attenzione e prontezza di un rappresentante leale.
d) Mantenere in buono stato di conservazione e rendimento i beni e i valori della Fondazione.
e) Nel suo operare, adeguarsi ai requisiti determinati dalle disposizioni legali vigenti e a questo
Statuto.
2. I Patroni devono rispondere in solido nei confronti della Fondazione per i danni e pregiudizi che
possano causare per atti contrari alla Legge o allo Statuto o per atti eseguiti senza la diligenza con la
quale devono occupare la carica.
3. Sono esentati dalle responsabilità quelli che abbiano votato contro l’accordo e quelli che possono
provare che - senza essere intervenuti per adottarli ed eseguirli – disconoscano che siano stati
adottati o, a conoscenza, abbiano fatto tutto il possibile per evitare il danno o che si siano opposti
espressamente alla esecuzione.
Articolo 26
Carattere gratuito della carica di Patrone.
1. I Patroni esercitano la loro carica gratuitamente; in nessun caso possono ricevere alcuna retribuzione
derivante dall’esercitare la loro funzione.
2. I Patroni hanno diritto al rimborso delle spese debitamente giustificate occasionate dall’esercizio
della funzione.
Articolo 27
Comitato esecutivo.
Il patronato designerà, per la direzione esecutiva e la gestione della Fondazione, il Comitato Esecutivo, che può essere composto da un minimo di 4 e un massimo di 10 persone, che non necessariamente dovranno essere Patroni, con l’eccezione del Presidente del Patronato che lo sarà anche del Comitato Esecutivo.
Il gerente della Fondazione potrà anche esercitare la carica di Segretario del Comitato Esecutivo con voce, ma senza voto.
Il Comitato Esecutivo eserciterà l’amministrazione materiale della Fondazione, incluso la contrattazione di personale, l’adozione di misure di organizzazione e funzionamento della Fondazione, l’esecuzione del regolamento interno, l’elaborazione delle proposte del Piano di Gestione e dei conti annuali, le bozze di progetti che preparerà il Gerente.
Il Comitato Esecutivo si riunirà almeno una volta al mese e sempre che lo chieda il Presidente del Comitato o almeno due dei suoi consiglieri. Negli altri casi, la convocazione si adeguerà alle regole stabilite per la convocazione del Patronato.
Articolo 28
Il Gerente.
Il Patronato designerà un Gerente di Funzioni. Questo incarico potrà essere retribuito e sarà incompatibile con la condizione di Patrono.
Il Gerente potrà esercitare la carica di Segretario del Patronato e anche del Comitato Esecutivo.
Avrà le seguenti funzioni:
a) Dirigere il funzionamento ordinario della Fondazione.
b) Preparare le bozze del Piano di Gestione e dei conti annuali, che saranno presentati al Comitato
Esecutivo per la sua formulazione definitiva.
c) Essere Capo del Personale e dirigere i lavori del personale della Fondazione.
d) Eseguire le gestioni relative alla promozione delle attività, quali elaborazione di programmi,
relazioni con i mezzi di comunicazione, pubblicità, relazioni pubbliche, ecc.
TITOLO IV
Regime economico.
Articolo 29
Patrimonio Fondativo.
1. Il patrimonio della Fondazione può essere costituito da ogni sorta di beni, diritti o obbligazioni
suscettibili di valutazione economica.
2. Tutto deve essere intestato a nome della Fondazione e figurare nel suo inventario, nel Registro delle
Fondazioni e negli altri registri di competenza.
Articolo 30
Dotazione patrimoniale della Fondazione.
La dotazione patrimoniale della Fondazione, è formata da tutti i beni e i diritti che costituiscono la dotazione iniziale della Fondazione e da quelli che acquisisca in futuro la Fondazione con quel carattere.
Articolo 31
Finanziamento e risorse economiche.
1. Per portare a compimento le sue attività, la Fondazione si finanzia con le risorse che provengono dal rendimento del suo patrimonio, e, se ci sono, con i proventi di aiuti, sovvenzioni o donazioni che riceva da persone o entità, tanto pubbliche che private. In special modo, la Fondazione potrà contare con i fondi
apportati dal Governo delle Isole Baleari, dal Consiglio Insulare di Menorca, dal Comune di Mahon, dall’Ente Amics de l’Illa de l’Hospital e inoltre da altri membri che hanno aderito posteriormente.
Così pure, la Fondazione può ottenere introiti dalle sue attività, sempre che questo non implichi una limitazione ingiustificata delle disponibilità delle sue possibili persone beneficiarie.
Articolo 32
Amministrazione.
Il Patronato ha facoltà di fare le variazioni necessarie nella composizione del patrimonio della Fondazione, in conformità con quello che consigli la congiuntura economica del momento e senza necessità di sollecitare autorizzazione opportuna o comunicarlo espressamente al Protettorato.
Articolo 33
Regime finanziario.
1. L’esercizio economico deve coincidere con l’anno naturale.
2. La Fondazione deve disporre necessariamente di un registro giornaliero, di un registro d’inventario
e di conti annuali e degli altri libri convenienti per svolgere adeguatamente le sue attività e per
controllare la sua contabilità.
3. Nella gestione economico finanziaria, la Fondazione si deve reggere per i principi e i criteri generali
determinati dalle norme vigenti.
Articolo 34
Piano delle attuazioni, contabilità annuale, revisione dei conti.
1. Negli ultimi tre mesi di ogni esercizio, il Patronato deve elaborare un piano operativo nel quale siano
evidenti gli obiettivi e le attività che si prevede sviluppare durante l’esercizio successivo. Nello stesso
tempo lo deve inviare al Protettorato.
2. Il Gerente presenterà al Comitato Esecutivo la contabilità annuale per la sua formulazione definitiva,
che deve essere approvata dal Patronato nel termine di sei mesi da quando si è chiuso l’esercizio.
3. La contabilità annuale – che comprende il bilancio, il computo dei risultati e la memoria – formano
una unità, devono essere redatti con chiarezza e devono mostrare l’immagine fedele del patrimonio,
della situazione finanziaria e dei risultati della Fondazione.
4. Nella memoria si deve completare, ampliare e commentare le informazioni contenute nel bilancio e
nel computo dei risultati e si deve completare con un inventario degli elementi patrimoniali.
5. Inoltre, si devono aggiungere nella memoria le attività proprie della fondazione, i cambi nei suoi
organi di governo, direzione e rappresentanza ed anche il grado di compimento del piano operativo.
Nello stesso tempo si devono indicare i mezzi usati, da dove provengono e il numero di persone
beneficiate da ciascuna attività portata a termine, le convenzioni che si siano firmate con altre entità
per questi fini e il grado di compimento della destinazione di rendite e introiti.
6. Una volta approvata dal Patronato della Fondazione la contabilità annuale, si deve presentare al
Protettorato nei dieci giorni lavorativi seguenti alla data di approvazione per esaminarli e depositarli
posteriormente nel Registro delle Fondazioni.
7. Se la Fondazione incorresse in errori nei requisiti legali stabiliti, i documenti precedenti devono
essere sottomessi a una revisione esterna, la cui relazione deve essere rimessa al Protettorato
unitamente alla contabilità annuale.
Articolo 35
Principi operativi.
In materia di preventivi, contabilità e revisione dei conti, oltre che all’applicazione della legge 50/2002, del 26 di dicembre, questa Fondazione si sottometterà alle norme autonomiste e alle norme di controllo esterno applicabili agli enti nei quali ha una partecipazione il Governo delle Isole Baleari.
La selezione di personale si realizzerà attenendosi ai principi di uguaglianza, merito, capacità e pubblicità. Allo stesso modo, la contrattazione si atterrà ai principi di pubblicità, concorrenza e obiettività, eccetto quando la natura dell’operazione sia incompatibile con questi principi.
TITOLO V
Modifiche, fusioni e estinzione.
Articolo 36
Modificazione dello Statuto.
1. Per accordo del patronato, si possono modificare questi Statuti, sempre che risulti conveniente agli
interessi della Fondazione. Quando le circostanze che presiedettero alla costituzione della
Fondazione siano cambiate in maniera che questa non possa operare in maniera soddisfacente in
Accordo con lo Statuto in vigore.
2. Per adottare gli accordi di modifica statutaria, è obbligatoria la maggioranza di due terzi e del
Presidente del Patronato.
3. La modifica o la nuova redazione dello Statuto accordata dal Patronato deve essere comunicata al
Protettorato prima di autorizzare la scrittura pubblica; posteriormente si devono iscrivere nel Registro
delle Fondazioni.
Articolo 37
Fusione con altra Fondazione.
1. Il Patronato può decidere la fusione con altra Entità, dopo un accordo con quest`’ultima concertato a
questo scopo.
2. L’accordo di fusione si deve approvare per maggioranza di due terzi e del Presidente del Patronato e si deve comunicare al Protettorato prima di autorizzare la scrittura pubblica; posteriormente si deve iscrivere nel Registro delle Fondazioni.
Articolo 38
Estinzione della Fondazione.
La Fondazione si estinguerà per le cause o secondo i procedimenti stabiliti dalla legislazione vigente.
Articolo 39
Liquidazione e aggiudicazione dei beni.
L’estinzione della Fondazione determina l’apertura del procedimento di liquidazione, che autorizzata con il voto favorevole della maggioranza qualificata nell’articolo 37, la deve liquidare il Patronato sotto il controllo e la autorizzazione previa del Protettorato e in accordo con quello che stabilisce l’articolo 33 della Legge 50/2002 del 26 dicembre per le Fondazioni. Il rimanente dei beni che compongono il patrimonio sarà destinato all’ Associazione degli “Amics de l’illa de l’Hospital”. Se questo non fosse possibile per qualsiasi motivo, si destineranno a chi lo determini il Patronato in conformità con quanto stabilito dalla Legge.